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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CLASSIFICAZIONI DOGANALI
(Versione italiana)
8° AGGIORNAMENTO
(1.1.1985)
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa
ECU 4,05 BFR 180 LIT 5 600
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg N. di catalogo : CB-43-85-256-IT-C COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CLASSIFICAZIONI DOGANALI
8° Aggiornamento
(1° gennaio 1985)
Un tratto verticale indica i testi modificati.
Soltanto le pagine modificate con il presente aggiornamento portano riferimento a questo stesso aggiorna
mento. Di conseguenza una pagina può portare sul davanti e a tergoi ad aggiornamenti diversi. Inserire o sostituire le pagine che seguono:
Aggiornamenti
05.15/ 1 87.02/ 1-4 39.07/ 1-1.
51.01 / 1 90.07 / 1-2 07.01 / 1-3
07.02 / 1 59.03 / 1 97.03 / 7
08.12/ 1 62.02 / 1-2
23.07 / 3-8 64.02 / 1-3 Tavola cronologica generale:
24.01 / 1-6 70.14/ 1-3 XVII-XXVIII
27.03 / 1 70.19/ 1
29.01 / 1 84.52 / 1-2 Regolamento (CEE) n. 2055/84
31.03/ 1 84.53 / 1-2 del Consiglio che modifica
37.02 / 1 85.06 / 1 il regolamento (CEE) n. 97/69
38.19/3-8 85.21 / 1-2 (l-VIII)
NB: Le schede di classificazione qui di seguito riportate sono state annullate:
— Voce doganale 38.19, n. di riferimento 181;
— Vocee 38.19. n. dio 205;
— Voce doganale 97.03. n. di riferimento 221.
8° aggiornamento - 1.1.1985 AGGIORNAMENTI
N. Data N. Data
1 1.1.1978
2 9
3 1.1.1980
4 1
5 1.1.1982
6 3
7 1.1.1984 5 8
8° aggiornamento - 1.1.1985 05.15/1
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Causa 7783
QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE (a)
Se tra i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati istituita con il regolamento (CEE) n.
827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968. elencati nell'allegato, siano comprese, sotto la designazione
«prodotti di origine animale non nominati, né compresi altrove», contraddistinta con la voce 05.15 della
tariffa doganale comune, le lane.
SENTENZA (b) del 29 febbraio 1984
L'espressione «ex 05.15 B, prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove» contenuta
nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, «relativo all'organizza
zione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato» (GU n. L 151, pag. 16),
non comprende le lane.
SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE
del 20 settembre 1974, n. di riferimento 009
DESCRIZIONE DELLA MERCE
Prodotti normalmente destinati alla preparazione di alimenti per cani e gatti, ottenuti dalla frantumazione e
dal congelamento:
— sia di carcasse di pollo, esclusi i petti e le cosce
— sia di teste di pollo spennate.
Detti prodotti si presentano sotto forma di blocchi agglomerati e congelati, aventi un peso di circa 20 kg,
contenenti frammenti di ossa, di carne e di pelle di pollo. Essi sono talvolta accompagnati da un certificato
sanitario che attesta la loro idoneità al consumo umano.
CLASSIFICAZIONE DOGANALE
Sottovoce 05.15 Β
MOTIVAZIONE
Nonostante l'eventuale attestazione del certificato sanitario sull'idoneità dei prodotti al consumo umano,
gli stessi non sono normalmente utilizzati per l'alimentazione umana a causa della loro natura e dei loro
componenti (tenore elevato di ossa triturate, ecc.). Pertanto questi prodotti non rientrano nella voce n.
02.02.
Non essendo stati sottoposti ad un processo d'essiccazione, i prodotti non corrispondono alla definizione di
»farine e polveri di carne» della voce n. 23.01 e per la loro natura, non possono neanche essere considerati
come preparazioni ai sensi delle voci n. 21.07 oppure 23.07.
Pertanto detti prodotti debbono essere classificati nella sottovoce 05.15 B.
(a) GU n. C 144 del 2.6.1983. p. 6.
(b) GU n. C 88 del 30.3.1984, p. 6.
8° aggiornamento 1.1.1985 07.01 / 1
REGOLAMENTI
N. 1536/77 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1977 (a), modificato con i regolamenti (CEE) n.
3038/79 del 21 dicembre 1979 (b) e n. 1259/82 del 19 maggio 1982 (e)
che determina le condizioni di ammissione delle sementi nelle sottovoci 07.01 A 1,10.01 A, 10.05 A,
10.06 A e 12.01 A della tariffa doganale comune
considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28
giugno 1968 ('), modificato da ultimo col regolamento (CEE) n. 1111/77 (2), prevede:
— / tuberi-seme di patate, alla sottovoce 07.01 A I;
— il granturco ibrido destinato alla semina, alla sottovoce 10.05 A;
— i semi e i frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina, alla sottovoce 12.01 A;
che l'ammissione in queste sottovoci è subordinata alle condizioni da stabi/ire dalle autorità competenti;
che, per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, sono
necessarie disposizioni che stabiliscano tali condizioni;
considerando che il Consiglio ha adottato: la direttiva 66/403/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione dei tuberi-seme di patate (3), modificata da ultimo con la direttiva 76/307/CEE (*); la
direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966. relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (s),
modificata da ultimo con la direttiva 75/444/CEE ('); la direttiva 69/208/CEE. del 30 giugno 1969, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7), modificata da ultimo con la
direttiva 75/444/CEE;
considerando che i rispettivi articoli 15, 16 e 15 delle suddette direttive stabiliscono che il Consiglio
constata se piante e sementi raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro
caratteristiche, nonché quanto alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i
contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle piante e alle sementi corrispondenti
raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della direttiva in questione;
considerando che il Consiglio ha proceduto a queste constatazioni, nei confronti di taluni paesi terzi, per
quanto riguarda, da un lato, i tuberi-seme di patate con la seconda decisione 75/370/CEE, del 24 giugno
1975. relativa all'equivalenza dei di patate prodotti nei paesi terzi (a). modificata con la
decisione 76/540/CEE (9), e per quanto riguarda, dall'altro lato, il granturco ibrido ed i semi e frutti oleosi,
destinati alla semina, con la quinta decisione 76/539/CEE. del 17 maggio 1976, relativa all'equivalenza
delle sementi prodotte in paesi terzi ('"), e con la quinta decisione 76/538/76, del 17 maggio 1976,
relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi (");
considerando che l'ammissione in una delle tre sottovoci precitate, a motivo del testo delle stesse, può
aver luogo soltanto per i prodotti aventi caratteristiche specifiche che li rendano idonei alla semina;
considerando che talune caratteristiche specifiche sono state stabilite dal Consiglio nel momento in cui è
constatata l'equivalenza fra le piante e le sementi in questione prodotte in alcuni paesi terzi e le piante e le
sementi della stessa specie raccolte all'interno della Comunità; che, pertanto, è opportuno che queste
stesse caratteristiche costituiscano le condizioni di ammissione nelle sottovoci in questione;
(') GU n. L 172 del 22.7.1968. pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28.5.1977, pag. 4.
Í3) GU n. 125 dell' 11.7.1966. pag. 2320/66.
f) GU n. L 72 del 18.3.1976, pag. 16.
(*) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
(") GU n. L 196 del 26.7.1975. pag. 6.
(7) GU n. L 169 del 10.7.1969. pag. 3.
(") GU n. L 164 del 27.6.1975. pag. 43.
(*) GU n. L 162 del 23.6.1976. pag. 27.
(™) GU n. L 162 del. pag. 10.
(") GU n. L 162 del. pag. 1.
(a) GU n. L 171 del 9.7.1977. pag. 13.
(b) GU n. L 341 del 31.12.1979, pag. 44.
(e) GU n. L 147 del 26.5.1982. pag. 10.
8° aggiornamento - 1.1.1985 07.01 / 2
considerando che, per quanto riguarda il granturco ibrido e i semi e frutti oleosi appartenenti a specie che
non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE precitate, conviene, in
attesa di un 'armonizzazione sul piano comunitario delle disposizioni in materia e tenuto conto che tali
prodotti sono oggetto di un volume ridotto di scambi, subordinare la loro ammissione rispettiva nelle
sottovoci 10.05 A e 12.01 A alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti degli Stati membri;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'ammissione dei tuberi-seme di patate, della spelta, del granturco ibrido, del riso e dei semi e frutti oleosi
rispettivamente nelle sottovoci:
— 07.01 A I: Tuberi-seme di patate.
- 10.01 A Spelta, destinata alla semina.
-5 A Granturco ibrido, destinato alla semina.
- 10.06 A Riso, destinato alla semina.
- 12.01 A Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina.
della tariffa doganale comune è subordinata alie condizioni stabilite dagli articoli da 2 a 5.
Articolo 2
I tuberi-seme di patate