per l'Indipendenza della Padania

icon

6

pages

icon

Italiano

icon

Documents

Écrit par

Publié par

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres

icon

6

pages

icon

Italiano

icon

Documents

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres

(MOD.22) Come si vota Lega Nord per l’Indipendenza della Padania Istruzioni e modalità di espressione del voto per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale Il colore viene stabilito dal Ministero e comunicato alle prefetture, a mezzo circolare. Varia in funzione del numero di consultazioni che si svolgono contemporaneamente. Segreteria Organizzativa Federale – Ufficio Elettorale 1/6Via C. Bellerio 41 20161 Milano (MOD.22) Come si vota NOME E COGNOME 2 (candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia) 3 consigliere provinciale) NOME E COGNOME NOME E COGNOME 1 (candidato alla carica di (candidato alla carica di consigliere provinciale) Presidente della Provincia) Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati - a consigliere ed a presidente della provincia - ad esso collegati (art. 74, comma 5, primo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).
Voir icon arrow

Publié par

Langue

Italiano

(MOD.22)
Come si vota
Segreteria Organizzativa Federale – Ufficio Elettorale
Via C. Bellerio 41 20161 Milano
1/6
Lega Nord
per l’Indipendenza della
Padania
Istruzioni e modalità
di espressione del voto per l’elezione
del Presidente della Provincia
e del Consiglio Provinciale
Il colore viene stabilito dal Ministero e comunicato alle
prefetture, a mezzo circolare. Varia in funzione del numero
di consultazioni che si svolgono contemporaneamente.
(MOD.22)
Come si vota
Segreteria Organizzativa Federale – Ufficio Elettorale
Via C. Bellerio 41 20161 Milano
2/6
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
2
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
3
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
1
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati - a consigliere ed a presidente della
provincia - ad esso collegati (art. 74, comma 5, primo e terzo periodo, del
decreto legislativo n. 267/00).
-----------------------------------
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
2
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
3
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
1
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 2 e al
candidato a presidente della provincia ad esso collegato (art. 5 comma 2, del
D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).
(MOD.22)
Come si vota
Segreteria Organizzativa Federale – Ufficio Elettorale
Via C. Bellerio 41 20161 Milano
3/6
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
2
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
3
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
1
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati - a consigliere ed a presidente della
provincia - ad esso collegati (art.74 comma 5 T.U. 267/2000).
-----------------------------------
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
2
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
3
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
1
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
Il voto è nullo per l’impossibilità, nelle elezioni provinciali, di esprimere la
preferenza ad un candidato a presidente della provincia non collegato al
gruppo votato (art. 74, comma 5 del decreto legislativo n. 267/00).
NOME E COGNOME
2
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
(MOD.22)
Come si vota
Segreteria Organizzativa Federale – Ufficio Elettorale
Via C. Bellerio 41 20161 Milano
4/6
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
3
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
1
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
L’art. 1 comma 2, della Legge n. 120 del 30 aprile 1999, stabilisce che il voto,
espresso in tal modo, si deve intendere attribuito solo al candidato alla carica
di presidente della provincia.
L’articolo più sopra citato sostituisce l’art. 8 della legge 25 marzo 1993,
n. 81 che, viceversa, ne dichiarava la nullità.
-----------------------------------
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
2
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
3
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
1
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
Nullo il voto alle liste n. 2 e 3
ed ai candidati consiglieri perché la volontà
dell’elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, comma 1, T.U. n.
570/60 e art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).
Valido il voto al candidato alla carica di Presidente della Provincia collegato
alle liste 2 e 3.
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
2
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
3
(candidato
alla carica di
(MOD.22)
Come si vota
Segreteria Organizzativa Federale – Ufficio Elettorale
Via C. Bellerio 41 20161 Milano
5/6
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
1
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
Nullo il voto alle lista 2 e 3 e nullo il voto al candidato alla carica di
Consigliere Provinciale, non essendo applicabile alle elezioni provinciali l’art.
57, penultimo comma, del D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570 (art. 74, comma 5,
primo periodo del decreto legislativo n. 267/00).
Valido il voto al candidato alla carica di Presidente di Provincia collegato alle
liste 2 e 3.
-----------------------------------
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
2
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
3
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
1
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
La scheda è nulla perché la volontà dell’elettore non si è espressa in modo
univoco avendo votato contrassegnato e candidato consigliere di liste diversi
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
2
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
3
(MOD.22)
Come si vota
Segreteria Organizzativa Federale – Ufficio Elettorale
Via C. Bellerio 41 20161 Milano
6/6
NOME E COGNOME
(candidato alla carica di
Presidente della Provincia)
NOME E COGNOME
1
(candidato
alla carica di
consigliere provinciale)
Il voto deve intendersi attribuito al solo candidato presidente e non anche al
gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale, in quanto il predetto
gruppo non è rappresentato nel collegio uninominale provinciale da alcun
candidato consigliere.
Voir icon more
Alternate Text